Contro la gogna giudiziaria e il processo mediatico

"L’efficacia dei giudici e dei sistemi giudiziari è una condizione necessaria per la tutela dei diritti di ogni persona, per il rispetto delle esigenze di cui all’art. 6 della Convenzione, per la certezza del diritto e per la fiducia del pubblico nello Stato di diritto".
1 FEB 16
Ultimo aggiornamento: 00:07 | 21 AGO 20
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«L’efficacia dei giudici e dei sistemi giudiziari è una condizione necessaria per la tutela dei diritti di ogni persona, per il rispetto delle esigenze di cui all’art. 6 della Convenzione, per la certezza del diritto e per la fiducia del pubblico nello Stato di diritto. L’efficacia sta nell’emettere decisioni di qualità entro un termine ragionevole e sulla base di un apprezzamento equo delle circostanze». La Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (2010) 12 offre lo spunto per un’ulteriore riflessione sui tempi del processo penale. È indubbio che esiste una stretta connessione tra aspettative di giustizia (tanto più accentuate e pressanti rispetto alle manifestazioni più gravi), mutata percezione del tempo conseguente all’utilizzo delle nuove forme di comunicazione tramite internet e reti, diritto all’informazione, modalità e tempi della risposta giudiziale. tale articolato contesto, la celebrazione del dibattimento a distanza di molto tempo dal fatto-reato produce un’alterazione della fisionomia complessiva del processo, attribuisce un’impropria centralità alla fase delle indagini preliminari che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe, invece, essere strumentale alla formulazione dell’ipotesi di accusa da sottoporre alla verifica giudiziale nel contraddittorio fra le parti, rischia di trasformare la custodia cautelare in carcere (che, in base ai principi di proporzionalità e adeguatezza, dovrebbe avere un ambito di applicazione residuale, quando ogni altra misura appare inidonea) in anticipata di espiazione della pena. Parallelamente può favorire improprie forme di supplenza da parte degli organi di informazione mediante la celebrazione di pseudo processi mediatici che, oltre ad alimentare una morbosa ed esasperata attenzione verso i fatti di cronaca più clamorosi, determinano un’impropria sovrapposizione tra la realtà e la dimensione virtuale, producono un’innegabile assuefazione emotiva con conseguente annullamento di ogni forma di pietas , che pure é uno dei pilastri della convivenza civile, non contribuiscono alla comprensione delle problematiche umane e sociali sottese ai vari accadimenti, calpestano la presunzione costituzionale di non colpevolezza creando dei veri e propri “mostri mediatici”, vanificano il principio di pari dignità di ogni persona, solennemente affermato dall’art. 2 della Costituzione. Si conferma, pertanto, l’urgenza di interventi riformatori idonei a recuperare le linee fisiologiche del “giusto processo”, a restituire spazio alla ricostruzione probatoria del fatto e all’accertamento della verità nel rispetto del contraddittorio fra le parti, nonché regole chiari ed efficienti. La ragionevole durata dei processi deve, però, coniugarsi con percorsi epistemologicamente corretti, con argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, con la giustificazione razionale della decisione, essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova. È evidente, in tale prospettiva, la stretta correlazione dinamica e strutturale esistente tra la regola dell’“oltre il ragionevole dubbio ” e le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate: a)dalla presunzione di innocenza dell’imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo e alle metodiche di accertamento del fatto; b) dall’onere della prova a carico dell’accusa; c) dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di “insufficienza”, “contraddittorietà” e “incertezza” della prova d’accusa (art. 530, commi secondo e terzo, c.p.p.), secondo il classico canone di garanzia in dubio pro reo; d) dall’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse.
Margherita Cassano, presidente della Corte d’appello di Firenze